Permeso di costruire (P.D.C.)

Interventi subordinati al permesso di costruire (art. 10 del D.P.R. n. 380/2001)

Descrizione

Interventi subordinati al permesso di costruire (art. 10 del D.P.R. n. 380/2001)

“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati apermesso di costruire:

a)      gli interventi di nuova costruzione;

b)      gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c)      gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.”

 

Caratteristiche del permesso di costruire (art. 11 del D.P.R. n. 380/2001)

“1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso.

 3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.”

 

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (art. 15 del D.P.R. n. 380/2001)

“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.”

 

Il Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, essendo tutto il territorio comunale  vincolato ai sensi  del D.Lgs n. 42/04  è possibile solo per le tipologie di interventi di cui al 4° comma dell’art. 167 del D.Lgs n. 42/04

 

I Permessi di Costruire per le domande di condono vengono rilasciati ins seguito ad istruttoria effettuata dall’ Ufficio o da tecnici esterni con le modalità della L. n. 47/85 e ss.mm.ii. , specificando che, essendo tutto il terriotorio comunale vincolato ai sensi del FD. Lgs n. 42/04 è necessaria la preventiva autorizzazione di cui al citato D.Lgs e il pagamento della relativa ulteriore sanzione di legge. 

La rchiesta di permesso di costruire è inoltrata tramite il portale dello Sportello Unico per l'Edilizia istituito dall'Ente
 

Ufficio responsabile

Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica

Via Avezzano, 56, 67062 Magliano de' Marsi AQ, Italia

Telefono: 0863.516214
Telefono: 0863 516215
Email: urbanistica@comune.maglianodemarsi.aq.it
PEC: urbanistica.maglianodemarsi@pec.it

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 21/06/2024