Proroga della validità della carta d'identità cartacea. Limiti e modalità di utilizzo.

Data:

18 giugno 2026

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AVVISO

Con D.L. in data 16/6/2026, il Consiglio dei Ministri ha stabilito, tra gli altri provvedimenti, che ".... per garantire l’efficacia del documento di identità, le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio"

Per ulteriore chiarimento, si riportano alcuni passaggi della circolare esplicativa del Ministero dell'Interno in data 26/6/2026:

...omissis... …In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…. In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione del documento. La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità. A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali. Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.... omissis .... Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.

 

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Pagina aggiornata il 01/07/2026