Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Data di pubblicazione:
29 Aprile 2022

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività  (art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001)

“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) gli interventi non riconducibili all'elenco precedente, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente.

 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

 La realizzazione dei suddetti interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica - ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004.”

 

Disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività  (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001)

“1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività  prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

 2. La segnalazione è corredata dai dati e documenti di legge relativi all’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della L. n. 241/1990. Il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività  da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione  l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio attività con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.”
 

Allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (art. 9 del vigente R.E)

“Devono essere generalmente presentati,  facendo salvi adeguamenti e semplificazione degli elaborati alle diverse tipologie di intervento, i seguenti documenti:

·   Titolo di proprietà dell'immobile (atto di compravendita, successione, donazione ecc.), o atto equivalente;

·   Dettagliata relazione, in duplice copia, a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie  ed al regolamento edilizio vigente ai sensi art. 23  comma 1 D.P.R. n. 380/2001), nonché, in relazione al tipo di intervento previsto, la rispondenza alle normative vigenti in materia;

·   Elaborati grafici in relazione alla tipologia dell’intervento previsto, in duplice copia, datati e firmati da un tecnico abilitato (composti almeno di stralcio di P.R.G. e planimetria catastale, planimetria generale, piante quotate ante e post operam, prospetti e sezioni significative);

·   Documentazione  fotografica a colori sullo stato dei luoghi ed identificativa dell’immobile debitamente firmata dal tecnico e dalla ditta (formato minimo cm. 10x13 senza alcun tipo di alterazione);

·   Idonea documentazione atta a dimostrare se il  fabbricato  esistente è provvisto di  autorizzazione  (licenza o concessione edilizia);

·   Dichiarazione, firmata dal tecnico e dalla ditta, di conformità dello stato di fatto rappresentato nei disegni dell’ante operam al progetto approvato, con indicazione degli estremi dell’autorizzazione;

·   Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria 

·   Copia degli atti di assenso e/o nulla –osta rilasciati dagli  Enti competenti qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincolo;

·   Dichiarazione di conformità delle opere e degli elaborati alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche ai sensi art. 77 ed 82 D.P.R. 380/2001, a firma del tecnico;

·   Progetto degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/08, depositati ai sensi dell’art. 11 del citato D.M.;

·   Quantificazione del contributo di costruzione con allegate copie delle ricevute di avvenuto pagamento o dichiarazione nella quale il Tecnico progettista asseveri che l’intervento previsto in progetto è gratuito;

·   Tabella planovolumetrica con riscontro dei parametri urbanistici;

·   Nulla osta dei comproprietari o atto equivalente (verbale assemblea condominiale) qualora l’intervento proposto interessi o incida su parti comuni di edifici;

·   Dati di cui agli artt. 90 e 99 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori è inoltrata tramite il portale dello Sportello Unico per l'Edilizia istituito dall'Ente  
 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 29 Aprile 2022